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Ordinanza — n. 28678/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28678/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28678/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOATA GEORGE IULIAN nato il 21/07/2002 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; George Iulian Cioata ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di condanna del Gup del Tribunale di Forlì in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 commessi in Gatteo il 7 luglio 2021. Rilevato che il motivo del ricorso, volto a contestare il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile. Va ricordato che: -la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28678/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Ciò premesso, la Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi e ha sottolineato la gravità della condotta di reato, i precedenti a carico del ricorrente, che, benchè solo diciannovenne, era già stato condannato per reati di rilevante allarme sociale, nonché l'assenza di elementi in senso positivo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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commisurazione della pena minorile gioventù attenuazione della pena contravvenzioni controllo della commisurazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
George Iulian Cioata ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di condanna del Gup del Tribunale di Forlì in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Va ricordato che: -la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOATA GEORGE IULIAN nato il 21/07/2002 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

George Iulian Cioata ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di condanna del Gup del Tribunale di Forlì in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 commessi in Gatteo il 7 luglio 2021. Rilevato che il motivo del ricorso, volto a contestare il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile. Va ricordato che: -la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197); - in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Ciò premesso, la Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi e ha sottolineato la gravità della condotta di reato, i precedenti a carico del ricorrente, che, benchè solo diciannovenne, era già stato condannato per reati di rilevante allarme sociale, nonché l'assenza di elementi in senso positivo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consig