Ordinanza — n. 28675/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALDASSARRI MAURO nato a ROMA il 21/01/1956 BALDASSARRI ROBERTO nato a ROMA il 27/08/1979 avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAgtat-G-~istrer~7 udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 6876/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Roberto Baldassarri e Mauro Baldassarri ricorrono, con due separati atti dal contenuto identico, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi deoll artt.444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28675/2023 — snpen · Corte di Cassazione: A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese dei procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALDASSARRI MAURO nato a ROMA il 21/01/1956 BALDASSARRI ROBERTO nato a ROMA il 27/08/1979 avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAgtat-G-~istrer~7 udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 6876/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Roberto Baldassarri e Mauro Baldassarri ricorrono, con due separati atti dal contenuto identico, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi deoll artt.444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, delia 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato „ al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza'. Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese dei procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 Il C igliere es sore