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Ordinanza — n. 28674/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28674/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28674/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARZIALE PASQUALE nato a MILANO il 16/05/1999 avverso la sentenza del 03/01/2023 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviao-a11-e- udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Pasquale Parziale ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 19909 n. 309, commesso in Milano 1'11 novembre 2022. Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28674/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che nel caso in esame il ricorrente lamenta il difetto della motivazione, estrinsecatasi in un "mero e acritico rimando per relationem alla sentenza di primo grado" e in tal modo deduce un motivo del tutto inconferente rispetto al contenuto della sentenza impugnata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Pasquale Parziale ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARZIALE PASQUALE nato a MILANO il 16/05/1999 avverso la sentenza del 03/01/2023 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviao-a11-e- udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pasquale Parziale ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 19909 n. 309, commesso in Milano 1'11 novembre 2022. Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Rilevato che nel caso in esame il ricorrente lamenta il difetto della motivazione, estrinsecatasi in un "mero e acritico rimando per relationem alla sentenza di primo grado" e in tal modo deduce un motivo del tutto inconferente rispetto al contenuto della sentenza impugnata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consigli e st nsore Il Pre