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Ordinanza — n. 28666/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28666/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28666/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI ALBERI nato il 12/07/1998 avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA'Ldato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Alberi Ibrahimi ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Perugia con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. Perugia il 6 luglio Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28666/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la lacunosità del compendio probatorio, ovvero un motivo non rientrante fra quelli di cui all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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apprezzamento anticipato delle prove esame nel merito allegazioni insufficientemente motivate lacune probatorie accertamento insufficiente dei fatti questione pregiudiziale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Alberi Ibrahimi ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Perugia con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI ALBERI nato il 12/07/1998 avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA'Ldato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alberi Ibrahimi ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Perugia con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. Perugia il 6 luglio Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la lacunosità del compendio probatorio, ovvero un motivo non rientrante fra quelli di cui all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i orna, il 17 maggio 2023 Il Consigl stensore Il President