Ordinanza — n. 28663/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA BONANZA nato a SASSUOLO il 05/02/1971 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Mustafà Bonanza ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze di conferma della condanna del Tribunale di Firenze in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Firenze I'l marzo 2021. Rilevato che il motivot con cui è stato dedotto il vizio di motivazionet è inammissibile, in quanto viene formulata una censura del tutto generica, in assenza di indicazioni dei passaggi argomentativi carenti e delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Firenze I'l marzo 2021. Rilevato che il motivot con cui è stato dedotto il vizio di motivazionet è inammissibile, in quanto viene formulata una censura del tutto generica, in assenza di indicazioni dei passaggi argomentativi carenti e delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA BONANZA nato a SASSUOLO il 05/02/1971 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mustafà Bonanza ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze di conferma della condanna del Tribunale di Firenze in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Firenze I'l marzo 2021. Rilevato che il motivot con cui è stato dedotto il vizio di motivazionet è inammissibile, in quanto viene formulata una censura del tutto generica, in assenza di indicazioni dei passaggi argomentativi carenti e delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 Il Consiglie re Il rresi