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Ordinanza — n. 28663/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28663/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA BONANZA nato a SASSUOLO il 05/02/1971 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Mustafà Bonanza ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze di conferma della condanna del Tribunale di Firenze in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Firenze I'l marzo 2021. Rilevato che il motivot con cui è stato dedotto il vizio di motivazionet è inammissibile, in quanto viene formulata una censura del tutto generica, in assenza di indicazioni dei passaggi argomentativi carenti e delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Firenze I'l marzo 2021. Rilevato che il motivot con cui è stato dedotto il vizio di motivazionet è inammissibile, in quanto viene formulata una censura del tutto generica, in assenza di indicazioni dei passaggi argomentativi carenti e delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA BONANZA nato a SASSUOLO il 05/02/1971 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mustafà Bonanza ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze di conferma della condanna del Tribunale di Firenze in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Firenze I'l marzo 2021. Rilevato che il motivot con cui è stato dedotto il vizio di motivazionet è inammissibile, in quanto viene formulata una censura del tutto generica, in assenza di indicazioni dei passaggi argomentativi carenti e delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 Il Consiglie re Il rresi