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Ordinanza — n. 28654/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28654/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACHETTA MORENO nato a JESI il 18/09/1969 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; i. Moreno Iachetta ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona di conferma della condanna del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28654/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Moreno Iachetta ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona di conferma della condanna del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

Parole chiave

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diritto a un difensore difesa obbligatoria corrispondenza con il difensore protezione dei testimoni patrocinio obbligatorio diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Rilevato che il primo motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento con alcoltest in quando non preceduto dall'avviso ex art. 114 disp.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACHETTA MORENO nato a JESI il 18/09/1969 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; i.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Moreno Iachetta ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona di conferma della condanna del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Fabriano il 29 giugno 2018. Rilevato che il primo motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento con alcoltest in quando non preceduto dall'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati. La Corte, infatti, ha chiarito che prima di procede all, alcoltest il ricorrente era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore: effettivamente in atti è presente il verbale di accertamenti urgenti della Legione Carabinieri delle Marche nel quale si dà atto che prima di procedere a detti accertamenti al ricorrente era stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore ai sensi dell'art. 114 disp att. cod. proc. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consi stensore Il