Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28652/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28652/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28652/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PIERINA VANDA nato a FOGGIA il 01/07/1931 parte offesa nel procedimento AVAGLIANO TERESA nato a FOGGIA il 06/08/1957 parte offesa nel procedimento AVAGLIANO MARIA ROSARIA nato a FOGGIA il 10/04/1954 parte offesa nel procedimento AVAGLIANO LOREDANA nato a FOGGIA il 20/04/1962 parte offesa nel procedimento c/ CARRELLA ANIELLO nato a PALMA CAMPANIA il 18/04/1955 avverso il decreto del 17/10/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIApato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 589 comma 1 cod. pen, art. 410 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PIERINA VANDA nato a FOGGIA il 01/07/1931 parte offesa nel procedimento AVAGLIANO TERESA nato a FOGGIA il 06/08/1957 parte offesa nel procedimento AVAGLIANO MARIA ROSARIA nato a FOGGIA il 10/04/1954 parte offesa nel procedimento AVAGLIANO LOREDANA nato a FOGGIA il 20/04/1962 parte offesa nel procedimento c/ CARRELLA ANIELLO nato a PALMA CAMPANIA il 18/04/1955 avverso il decreto del 17/10/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIApato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

Parole chiave

Generato dall'IA
chiusura dell'istruzione penale abbandono del procedimento penale riapertura dell'istruttoria dissigillamento di atti stralcio del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 589 comma 1 cod. pen
Pierina De Santis, Teresa Avagliano, Maria Rosaria Avagliano e Loredana Avagliano, quali persone offese, hanno presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia nei confronti Aniello Carrella in ordine al reato di cui all'art. 589 comma 1 cod.
art. 410 bis cod. proc. pen
Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia Così deciso in Roma,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PIERINA VANDA nato a FOGGIA il 01/07/1931 parte offesa nel procedimento AVAGLIANO TERESA nato a FOGGIA il 06/08/1957 parte offesa nel procedimento AVAGLIANO MARIA ROSARIA nato a FOGGIA il 10/04/1954 parte offesa nel procedimento AVAGLIANO LOREDANA nato a FOGGIA il 20/04/1962 parte offesa nel procedimento c/ CARRELLA ANIELLO nato a PALMA CAMPANIA il 18/04/1955 avverso il decreto del 17/10/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIApato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pierina De Santis, Teresa Avagliano, Maria Rosaria Avagliano e Loredana Avagliano, quali persone offese, hanno presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia nei confronti Aniello Carrella in ordine al reato di cui all'art. 589 comma 1 cod. pen., contestando la dichiarazioni di inammissibilità della opposizione. Considerato che, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., nell'ipotesi•in cui si contesti la nullità del decreto di archiviazione per essere stata dichiarata l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'interessato entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica. Ritenuto, pertanto, che il ricorso per cassazione, debba essere qualificato come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia Così deciso in Roma,