Ordinanza — n. 28651/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TLILI RIDHA nato il 06/06/1983 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 40663/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Tlili Ridha ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo -viola- zione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responso' bilità, per l'omessa disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio motivazionale in ponto di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28651/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 40663/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Tlili Ridha ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo -viola- zione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responso' bilità, per l'omessa disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio motivazionale in ponto di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TLILI RIDHA nato il 06/06/1983 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 40663/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Tlili Ridha ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo -viola- zione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responso' bilità, per l'omessa disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio motivazionale in ponto di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad enunciare i motivi sopra ricordati, senza esplicitarli o connotarli in concreto, in alcun modo. I motivi in questione, duqnue, non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da una qualche critica analisi delle argoi ì enU ieni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assc,uta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento deila san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento detle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 sigliere est sore