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Ordinanza — n. 28640/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28640/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28640/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCCIARELLI LUCA nato a VITERBO il 17/09/1979 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Luca Mucciarelli ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28640/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186 comma 2 lett.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive durata ragionevole del procedimento tempestività dell'inoltro restituzione del termine durata dell'infrazione termine di revisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCCIARELLI LUCA nato a VITERBO il 17/09/1979 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Luca Mucciarelli ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.

c) d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in data 8 dicembre 2015. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione, è inammissibile. La Corte, invero, ha motivato la inammissibilità sotto il profilo della genericità dei motivi, essendosi il difensore limitato a ripetere pedissequamente la versione già sostenuta in primo grado senza confrontarsi con le osservazioni contenute nella sentenza impugnata, e sotto il profilo della tardività. La sentenza non si presta a censure, mentre il motivo di ricorso è ancora una volta generico e, anche in relazione alla ritenuta tardività, si limita ad affermare la erroneità del calcolo, che, invece, appare effettuato correttamente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consiglie tensore Il Pr