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Ordinanza — n. 28636/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28636/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLUZZO ANTONIO nato a GALATINA il 11/01/1981 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 38317/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Castelluzzo Antonio ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato dichiari° non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, dedu- cendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applica- zione dell'art. 129 co. 2 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 comma 2 cod. proc. pen, articolo 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28636/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto, ed in particolare del fatto che non assumeva sul punto alcun rilievo la documentazione prodotta dalla difesa, che riguardava l'annullamento, in sede di opposizione a verbale di accertamento e contestazione di violazione al codice della strada, del ritiro della patente di guida, effettuato per mere ragioni formali; hanno altresì specificato che il reato estinto per prescrizione, ma che allo stesso tempo non emergeva dagli atti l'evidenza della prova di innocenza ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (pag. 3 sentenza impugnata).

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni denuncia mendace testimone a carico testimonianza della vittima accusa penale azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 129 comma 2 cod. proc. pen
articolo 129 cod. proc. pen
La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo della giurispru- denza delle Sezioni Unite 35490/2009, Tettamanti, dirimendo un precedente con- trasto giurisprudenziale, hanno tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen., co.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLUZZO ANTONIO nato a GALATINA il 11/01/1981 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 38317/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Castelluzzo Antonio ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato dichiari° non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, dedu- cendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applica- zione dell'art. 129 co. 2 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché prospettano delle deduzioni generiche e prive delle ragioni di di- ritto e di fatto che sorreggono le richieste. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto, ed in particolare del fatto che non assumeva sul punto alcun rilievo la documentazione prodotta dalla difesa, che riguardava l'annullamento, in sede di opposizione a verbale di accertamento e contestazione di violazione al codice della strada, del ritiro della patente di guida, effettuato per mere ragioni formali; hanno altresì specificato che il reato estinto per prescrizione, ma che allo stesso tempo non emergeva dagli atti l'evidenza della prova di innocenza ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (pag. 3 sentenza impugnata).

3. La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo della giurispru- denza delle Sezioni Unite 35490/2009, Tettamanti, dirimendo un precedente con- trasto giurisprudenziale, hanno tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen., co. 2, cod. proc. pen. è consentita al giu- dice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione dei me- desimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valu- tazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Si è precisato in quella pronuncia che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "consta- tazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento". N. 38317/2022 R.G.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente a! pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 IlC isi gli