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Ordinanza — n. 28634/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28634/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISIELLO MICHELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/01/1964 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Michele Visiello ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli con cui, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra sentenza solo con riferimento alla determinazione della pena, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione e euro 700.000 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni generiche.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28634/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte, di contro, ha motivato, sia pure sinteticamente, il trattamento sanzionatorio con un pertinente richiamo alla gravità del fatto (occupazione di tre appartamenti e di suolo pubblico con edificazione di fabbriche abusive), ovvero ad uno dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena attenuazione della pena formazione di una pena complessiva altri capi d'accusa errore nella commisurazione della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
La Corte, di contro, ha motivato, sia pure sinteticamente, il trattamento sanzionatorio con un pertinente richiamo alla gravità del fatto (occupazione di tre appartamenti e di suolo pubblico con edificazione di fabbriche abusive), ovvero ad uno dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISIELLO MICHELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/01/1964 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Michele Visiello ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli con cui, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra sentenza solo con riferimento alla determinazione della pena, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione e euro 700.000 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni generiche.

La Corte, di contro, ha motivato, sia pure sinteticamente, il trattamento sanzionatorio con un pertinente richiamo alla gravità del fatto (occupazione di tre appartamenti e di suolo pubblico con edificazione di fabbriche abusive), ovvero ad uno dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i