Ordinanza — n. 28633/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARINI VALERIA nato a QUISTELLO il 30/07/1984 avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Valeria Varini ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia di conferma della condanna del Tribunale di Mantova in ordine al reato di cui all'art. 187 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Quistello (MN) il 29 aprile 2015. Rilevato che il motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità per non essere emersa la prova in ordine allo stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha chiarito che lo stato di alterazione si desumeva da quanto riscontrato dalla Polizia giudiziaria all'atto del controllo (pupille ristette e assenza di risposte alle domande formulate) e dall'andatura a zig zag della autovettura condotta dalla ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28633/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARINI VALERIA nato a QUISTELLO il 30/07/1984 avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valeria Varini ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia di conferma della condanna del Tribunale di Mantova in ordine al reato di cui all'art. 187 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Quistello (MN) il 29 aprile 2015. Rilevato che il motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità per non essere emersa la prova in ordine allo stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha chiarito che lo stato di alterazione si desumeva da quanto riscontrato dalla Polizia giudiziaria all'atto del controllo (pupille ristette e assenza di risposte alle domande formulate) e dall'andatura a zig zag della autovettura condotta dalla ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consiglie Il