Ordinanza — n. 28626/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARALDI ROMEO nato a BOLOGNA il 21/05/1977 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Romeo Baraldi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna di conferma della condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 1 e 1 quater, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Bologna 1'8 luglio 2017. Rilevato che il motivo del ricorso, volto a contestare la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento effettuato al laboratorio di tossicologia del campione biologico senza le garanzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto reiterativo di doglianza già disattesa dalla Corte con argomenti aderenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità: l'accertamento della presenza nei liquidi biologici di sostanze stupefacenti rientra nell'attività di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili disciplinate dall'art. 354 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013 , dep.2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 360 cod. proc. pen, art. 354 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28626/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Zanutto, Rv. 258614). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARALDI ROMEO nato a BOLOGNA il 21/05/1977 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Romeo Baraldi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna di conferma della condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 1 e 1 quater, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Bologna 1'8 luglio 2017. Rilevato che il motivo del ricorso, volto a contestare la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento effettuato al laboratorio di tossicologia del campione biologico senza le garanzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto reiterativo di doglianza già disattesa dalla Corte con argomenti aderenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità: l'accertamento della presenza nei liquidi biologici di sostanze stupefacenti rientra nell'attività di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili disciplinate dall'art. 354 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013 , dep.2014.
Zanutto, Rv. 258614). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consigli ensore Il Presi