Ordinanza — n. 28625/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONOMI FEDERICO nato a SOAVE il 20/03/1999 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Federico Bonomi ha presentato ricorso avverso la sentenza della -Corte di Appello di Venezia di conferma della condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6 e 7 , d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Cologna Veneta il 7 ottobre 2018. Rilevato che il motivo del ricorso, volto a contestare la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità, è inammissibile, in quanto costituito da doglianze di mero fatto e meramente reiterativo di censura già dedotta con i motivi di impugnazione e disattesa con argomenti puntuali e non illogici: la Corte di Appello ha valorizzato, in tal senso, le dichiarazioni della persona offesa che aveva riconosciuto nell'imputato il conducente del mezzo investitore, nonché la vaghezza e l' imprecisione delle dichiarazioni dei testi a difesa in ordine agli spostamenti del ricorrente alla data del commesso reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28625/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONOMI FEDERICO nato a SOAVE il 20/03/1999 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Federico Bonomi ha presentato ricorso avverso la sentenza della -Corte di Appello di Venezia di conferma della condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6 e 7 , d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Cologna Veneta il 7 ottobre 2018. Rilevato che il motivo del ricorso, volto a contestare la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità, è inammissibile, in quanto costituito da doglianze di mero fatto e meramente reiterativo di censura già dedotta con i motivi di impugnazione e disattesa con argomenti puntuali e non illogici: la Corte di Appello ha valorizzato, in tal senso, le dichiarazioni della persona offesa che aveva riconosciuto nell'imputato il conducente del mezzo investitore, nonché la vaghezza e l' imprecisione delle dichiarazioni dei testi a difesa in ordine agli spostamenti del ricorrente alla data del commesso reato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il Consiglie nsore Il President