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Ordinanza — n. 28620/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28620/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICHECA MARCELLO nato a TORINO il 28/07/1967 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Marcello Picheca ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28620/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2 lett.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida abuso di alcol reato grave di stupefacenti grave eccesso di velocità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICHECA MARCELLO nato a TORINO il 28/07/1967 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Marcello Picheca ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett.

c) e 2 sexies, d.lgs. 285/1992 commessi in Torino il 16.07.2017. Rilevato che il motivo del ricorso, volto a censurare, in maniera del tutto generica, la penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile per carenza di specificità. La Corte di Appello ha ampiamente motivato circa la responsabilità dell'imputato, spiegando che lo stesso era stato sottoposto al controllo del tasso alcolemico, con esito positivo ( 2,18 e 2,11 g/I di alcool nel sangue). Inoltre, 16 stesso si era trovato alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio