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Ordinanza — n. 28619/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28619/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28619/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUSCEDDU ALESSANDRO nato a TORINO il 25/06/1987 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 37036/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Alessandro Pusceddu ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio moti- vazionale in relazione al ritenuto elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189 co. 6 cod. strada e con un secondo motivo erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 189 co. 4 e 5 cod. strada. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28619/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della rte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, alle pagg. 3 e 4 danno ampiamente conto degli elementi di prova su cui hanno fondato la sussi- stenza, da un punto di vista soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all'art. 189 co. 6 cod. strada e della corretta qualificazione dei fatti nei termini di cui all'impu- tazione.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza azione di responsabilità responsabilità penale responsabilità disciplinare gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUSCEDDU ALESSANDRO nato a TORINO il 25/06/1987 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 37036/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Alessandro Pusceddu ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio moti- vazionale in relazione al ritenuto elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189 co. 6 cod. strada e con un secondo motivo erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 189 co. 4 e 5 cod. strada. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della rte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, alle pagg. 3 e 4 danno ampiamente conto degli elementi di prova su cui hanno fondato la sussi- stenza, da un punto di vista soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all'art. 189 co. 6 cod. strada e della corretta qualificazione dei fatti nei termini di cui all'impu- tazione.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 37036/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 Il Cissigliere est