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Ordinanza — n. 28610/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28610/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28610/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AVANTARIO GIUSEPPE nato a ANDRIA il 19/06/1974 LOCONTE EMANUELE nato a TERLIZZI il 16/03/1996 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28610/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AVANTARIO GIUSEPPE nato a ANDRIA il 19/06/1974 LOCONTE EMANUELE nato a TERLIZZI il 16/03/1996 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

Parole chiave

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stato di bisogno restituzione dell'assistenza sociale ricettazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza della persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AVANTARIO GIUSEPPE nato a ANDRIA il 19/06/1974 LOCONTE EMANUELE nato a TERLIZZI il 16/03/1996 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Avantario e Emanuele Loconte hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha riformato in punto pena la sentenza di condanna del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., commesso in Andria il 2 dicembre 2016. Rilevato che il motivo del ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, è inammissibile, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, e meramente reiterativo di censura già dedotta con i motivi di impugnazione e disattesa con argomenti puntuali e non illogici, attinenti all'assenza di prova di uno stato di bisogno tale da aver costretto i ricorrenti ad impossessarsi di beni di terzi. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 Il ConsieL stensore Il Presid