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Ordinanza — n. 28605/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28605/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28605/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMITRI LUIGI nato a MANDURIA il 20/07/1966 avverso la sentenza del 14/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avv o alle parti; udita la- relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Luigi Dimitri, imputato dei reato di detenzione di arma clandestina (capo 1), ricettazione di arma clandestina e arma provento di furto (capo 2), e di detenzione illegale di cartucce (capo 3), fatti accertati il 9 settembre 2022, la pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 1.333 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo l'errata qualificazione del fatto di ricettazione - da qualificare ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen. - e del capo 3 - trattandosi di fattispecie assorbita nel capo 1 -; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28605/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Luigi Dimitri, imputato dei reato di detenzione di arma clandestina (capo 1), ricettazione di arma clandestina e arma provento di furto (capo 2), e di detenzione illegale di cartucce (capo 3), fatti accertati il 9 settembre 2022, la pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 1.333 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo l'errata qualificazione del fatto di ricettazione - da qualificare ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen. - e del capo 3 - trattandosi di fattispecie assorbita nel capo 1 -; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale revisione della sentenza penale ricettazione possesso illecito di stupefacenti contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMITRI LUIGI nato a MANDURIA il 20/07/1966 avverso la sentenza del 14/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avv o alle parti; udita la- relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., risultando il motivo afferente al riconoscimento di una circostanza attenuante e all'esclusione del concorso di reati; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMITRI LUIGI nato a MANDURIA il 20/07/1966 avverso la sentenza del 14/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avv o alle parti; udita la- relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Luigi Dimitri, imputato dei reato di detenzione di arma clandestina (capo 1), ricettazione di arma clandestina e arma provento di furto (capo 2), e di detenzione illegale di cartucce (capo 3), fatti accertati il 9 settembre 2022, la pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 1.333 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo l'errata qualificazione del fatto di ricettazione - da qualificare ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen. - e del capo 3 - trattandosi di fattispecie assorbita nel capo 1 -; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

— come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrai:a in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., risultando il motivo afferente al riconoscimento di una circostanza attenuante e all'esclusione del concorso di reati; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il