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Ordinanza — n. 28602/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28602/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONTEMPO SCAVO CESARE nato a TORTORICI il 05/09/1963 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Cesare Bontempo Scavo avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione al giudizio sulla persistenza di collegamenti con il sodalizio di riferimento, e, con il secondo motivo, assenza di motivazione del giudizio di pericolosità; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso, tra loro collegati, si risolvono in una censura motivazionale a contenuto di merito, laddove propone una lettura alternativa dei dati disponibili, prospettiva inibita nel presente giudizio, che può essere attivato solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28602/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Cesare Bontempo Scavo avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione al giudizio sulla persistenza di collegamenti con il sodalizio di riferimento, e, con il secondo motivo, assenza di motivazione del giudizio di pericolosità; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso, tra loro collegati, si risolvono in una censura motivazionale a contenuto di merito, laddove propone una lettura alternativa dei dati disponibili, prospettiva inibita nel presente giudizio, che può essere attivato solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva mantenimento della carcerazione di sicurezza motivo della detenzione controllo periodico della detenzione sequestro investigativo carcerazione in vista di consegna
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONTEMPO SCAVO CESARE nato a TORTORICI il 05/09/1963 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Cesare Bontempo Scavo avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione al giudizio sulla persistenza di collegamenti con il sodalizio di riferimento, e, con il secondo motivo, assenza di motivazione del giudizio di pericolosità; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso, tra loro collegati, si risolvono in una censura motivazionale a contenuto di merito, laddove propone una lettura alternativa dei dati disponibili, prospettiva inibita nel presente giudizio, che può essere attivato solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2