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Ordinanza — n. 28594/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning, ruling dissent on merits exceeds motivation limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28594/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked reasoning regarding subjective elements and sentencing, but the appellate court had already addressed these points in its judgment. The Supreme Court determined that the appellant's complaint amounted to a substantive disagreement with the decision rather than a valid critique of the reasoning structure, thus exceeding permissible motivation review limits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal based solely on a lack of reasoning is inadmissible if the lower court addressed the substantive arguments, as a mere disagreement on the merits does not constitute a defect in the motivation structure.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of reasoning substantive disagreement motivation limits appeal inadmissibility Italian criminal procedure allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMI ARTAN nato il 06/05/1980 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZ LAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 25 ottobre 2021, con cui il Tribunale di Venezia aveva dichiarato Artan Carni colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, commesso il 21 agosto 2021, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo al giudizio di pericolosità, all'elemento soggettivo del reato, ai motivi del reingresso e al diniego dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche e alla disposta sostituzione della pena con l'espulsione dal territorio dello Stato; rilevato che la sentenza di appello ha esaminato le doglianze proposte con l'atto di appello; ritenuto che il motivo si risolve nella prospetta:zione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimil:à; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marz