Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28593/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28593/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28593/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDIZZONE SALVATORE nato a CATANIA il 06/06/1971 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di Salvatore Ardizzone di riconoscimento liberazione anticipata per il semestre dal 27 ottobre 2020 al 27 ottobre 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione del diniego della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 27 ottobre 2020 al 27 aprile 2021, semestre nel corso del quale il detenuto aveva dato effettiva adesione al trattamento; rilevato che ricorrente, nelle more del giudizio, è stato rimesso in libertà e dunque non ha più un interesse dall'accoglimento dell'originaria istanza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28593/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di Salvatore Ardizzone di riconoscimento liberazione anticipata per il semestre dal 27 ottobre 2020 al 27 ottobre 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione del diniego della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 27 ottobre 2020 al 27 aprile 2021, semestre nel corso del quale il detenuto aveva dato effettiva adesione al trattamento; rilevato che ricorrente, nelle more del giudizio, è stato rimesso in libertà e dunque non ha più un interesse dall'accoglimento dell'originaria istanza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,

Parole chiave

Generato dall'IA
scarcerazione liberazione condizionale revoca della sospensione condizionale remissione della pena grazia ripristino dello statuto di rifugiato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDIZZONE SALVATORE nato a CATANIA il 06/06/1971 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di Salvatore Ardizzone di riconoscimento liberazione anticipata per il semestre dal 27 ottobre 2020 al 27 ottobre 2021; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione del diniego della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 27 ottobre 2020 al 27 aprile 2021, semestre nel corso del quale il detenuto aveva dato effettiva adesione al trattamento; rilevato che ricorrente, nelle more del giudizio, è stato rimesso in libertà e dunque non ha più un interesse dall'accoglimento dell'originaria istanza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 30 marzo 2023.