Ordinanza — n. 28592/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC MAURO nato a TRIESTE il 13/11/1960 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZ]A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Rovigo aveva dichiarato Mauro Hudorovic colpevole dei reati di cui agli artt. 186 codice della strada e all'art.73 d.lvo n. 159/11, commessi 1'8 luglio 2018, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, che ha risposto alla doglianza sulla pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilil:à, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28592/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186 codice della strada e all'art.73 d.lvo n. 159/11, commessi 1'8 luglio 2018, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, che ha risposto alla doglianza sulla pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilil:à, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC MAURO nato a TRIESTE il 13/11/1960 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZ]A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Rovigo aveva dichiarato Mauro Hudorovic colpevole dei reati di cui agli artt. 186 codice della strada e all'art.73 d.lvo n. 159/11, commessi 1'8 luglio 2018, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, che ha risposto alla doglianza sulla pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilil:à, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2