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Ordinanza — n. 28591/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28591/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUSIN JONATHAN nato a VENEZIA il 31/10/1982 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 22 settembre 2021, con cui il Tribunale di Treviso aveva dichiarato Jonathan Causin colpevole del reato di cui all'art. 423 cod. pen., commesso il 10 ciiugno 2020, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'applicazione della recidiva e alla liquidazione della provvisionale; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il secondo giudice dato motivata e puntuale risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 423 cod. pen; Ordinanza — n. 28591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 423 cod. pen., commesso il 10 ciiugno 2020, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'applicazione della recidiva e alla liquidazione della provvisionale; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il secondo giudice dato motivata e puntuale risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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incendio intenzionale aggravato recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale danni da incendio pene condizionali pentito

Disposizioni normative citate

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art. 423 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUSIN JONATHAN nato a VENEZIA il 31/10/1982 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 22 settembre 2021, con cui il Tribunale di Treviso aveva dichiarato Jonathan Causin colpevole del reato di cui all'art. 423 cod. pen., commesso il 10 ciiugno 2020, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'applicazione della recidiva e alla liquidazione della provvisionale; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il secondo giudice dato motivata e puntuale risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 202