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Ordinanza — n. 28590/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for non-enforceability due to lack of interpreter, ruling procedural defect cured by res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28590/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a prior judgment was unenforceable because the defendant, a Slovenian citizen, was tried without an interpreter. The court rejected this claim, noting that the procedural defect was cured by the finality of the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 666 cod. proc. pen.; Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.: A request for non-enforceability based on a lack of interpreter is inadmissible if the procedural defect is cured by the res judicata of the original judgment.

Parole chiave

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non-enforceability appeal lack of interpreter res judicata cure procedural defect Cassazione ordinanza esecuzione di decisioni straniere esecuzione della pena esecuzione specifica

Disposizioni normative citate

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Art. 666 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMARDZIC SAFET nato a MUTNIK( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 27/08/1959 avverso il decreto del 21/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il decreto impugnato ha respinto la richiesta, presentata da Safet Samardzic, di declaratoria di non esecutività della sentenza n. 119/2018 pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano all'esito di giudizio celebrato senza l'assistenza di un interprete per l'imputato, cittadino sloveno che non comprendeva la lingua italiana; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., avendo il giudice dell'esecuzione provveduto de plano, senza la fissazione di udienza; rilevato che il difensore ha depositato memoria; ritenuto che il motivo dedotto è manifestamente infondato, avendo il giudice dell'esecuzione, come consente la norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenuto manifestamente insussistenti i presupposti legali della richiesta, avente ad oggetto la deduzione di nullità processuali, comunque, sanate dail passaggio in giudicato della sentenza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo