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Ordinanza — n. 28589/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds admissible review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28589/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the non-punishment cause and the transfer of the gun, but the Supreme Court found these arguments constituted a mere dissent on the merits. Consequently, the court ruled that such substantive disagreement falls outside the permissible scope of motivation review in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 366 c.p.p.: The cassation court cannot examine the merits of the case or substitute its own opinion for that of the lower court; appeals based solely on disagreement with the substantive decision lack motivation and are inadmissible.

Parole chiave

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cassation review limits lack of motivation substantive dissent inadmissible non-punishment cause court costs and fine arma personale porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
110/1975, commesso il 23 ottobre 2020, condannandolo alla pena di C 500 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza del fatto e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 20 legge n. 110/1975
art. 131- bis cod. pen
110/1975, commesso il 23 ottobre 2020, condannandolo alla pena di C 500 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza del fatto e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARA PIERO nato a CUNEO il 09/05/1963 avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; e Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Piero Para colpevole del reato di cui all'art. 20 legge n. 110/1975, commesso il 23 ottobre 2020, condannandolo alla pena di C 500 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza del fatto e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.; rilevato che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio sulla non attendibilità della versione dell'imputato circa l'alienazione a terzi della pistola, ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere sanzionato con la pena pecuniaria nel massimo editale, così giustificando il diniego dell'invocata causa di non punibilità; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 m