Italian Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds admissible review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the non-punishment cause and the transfer of the gun, but the Supreme Court found these arguments constituted a mere dissent on the merits. Consequently, the court ruled that such substantive disagreement falls outside the permissible scope of motivation review in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 366 c.p.p.: The cassation court cannot examine the merits of the case or substitute its own opinion for that of the lower court; appeals based solely on disagreement with the substantive decision lack motivation and are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARA PIERO nato a CUNEO il 09/05/1963 avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; e Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Piero Para colpevole del reato di cui all'art. 20 legge n. 110/1975, commesso il 23 ottobre 2020, condannandolo alla pena di C 500 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza del fatto e del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.; rilevato che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio sulla non attendibilità della versione dell'imputato circa l'alienazione a terzi della pistola, ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere sanzionato con la pena pecuniaria nel massimo editale, così giustificando il diniego dell'invocata causa di non punibilità; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 m