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Ordinanza — n. 28586/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28586/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28586/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO ANTONIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 18/06/1975 avverso il provvedimento del 11/10/2022 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorso risulta proposto dal difensore di Antonio Maisto avverso provvedimento emesso in data 11 ottobre 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; ritenuto che trattasi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen.; ritenuto che ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in :3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 568 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28586/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 568 cod. proc. pen.; ritenuto che ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in :3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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conto bloccato sospensione dell'istruzione inattività successiva alla sospensione cessazione dei pagamenti abbandono del procedimento penale divieto di rappresentanza dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 568 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in :3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISTO ANTONIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 18/06/1975 avverso il provvedimento del 11/10/2022 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che il ricorso risulta proposto dal difensore di Antonio Maisto avverso provvedimento emesso in data 11 ottobre 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; ritenuto che trattasi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen.; ritenuto che ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in :3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 20