Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28583/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28583/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28583/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPICHINI FERDINANDO nato a MACERATA il 10/02/1961 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; fz) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ferdinando Rampichini, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo„ ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimil:à; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28583/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPICHINI FERDINANDO nato a MACERATA il 10/02/1961 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; fz) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ferdinando Rampichini, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo„ ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimil:à; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
permesso di demolizione legittimazione a contestare licenza modifica della licenza edilizia azione di manutenzione servitù di divieto di costruzione costruzioni non autorizzate
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPICHINI FERDINANDO nato a MACERATA il 10/02/1961 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; fz) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ferdinando Rampichini, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo„ ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimil:à; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2023