Ordinanza — n. 28583/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPICHINI FERDINANDO nato a MACERATA il 10/02/1961 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; fz) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ferdinando Rampichini, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo„ ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimil:à; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28583/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPICHINI FERDINANDO nato a MACERATA il 10/02/1961 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; fz) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ferdinando Rampichini, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo„ ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimil:à; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPICHINI FERDINANDO nato a MACERATA il 10/02/1961 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; fz) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ferdinando Rampichini, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo„ ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimil:à; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2023