Ordinanza — n. 28582/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIASCHE' GIACOMO nato a NOTO il 02/08/1973 avverso l'ordinanza del 23/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Giacomo Fiaschè, di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al giudizio di compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione; rilevato che l'ordinanza è fondata su valutazioni mediche rese nell'attualità, rispetto alla decisione, compiute dopo un periodo di osservazione psichiatrica e assunzione di terapia farmacologica; ritenuto che il motivo - che valorizza il giudizio del consulente della difesa proposto con la presentazione dell'istanza - si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28582/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Giacomo Fiaschè, di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al giudizio di compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione; rilevato che l'ordinanza è fondata su valutazioni mediche rese nell'attualità, rispetto alla decisione, compiute dopo un periodo di osservazione psichiatrica e assunzione di terapia farmacologica; ritenuto che il motivo - che valorizza il giudizio del consulente della difesa proposto con la presentazione dell'istanza - si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIASCHE' GIACOMO nato a NOTO il 02/08/1973 avverso l'ordinanza del 23/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Giacomo Fiaschè, di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al giudizio di compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione; rilevato che l'ordinanza è fondata su valutazioni mediche rese nell'attualità, rispetto alla decisione, compiute dopo un periodo di osservazione psichiatrica e assunzione di terapia farmacologica; ritenuto che il motivo - che valorizza il giudizio del consulente della difesa proposto con la presentazione dell'istanza - si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo