Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28579/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28579/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28579/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILARDI SALVATORE nato a LEONFORTE il 04/12/1986 avverso l'ordinanza del 07/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BEANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Salvatore Ilardi, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28579/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BEANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Salvatore Ilardi, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
soggiorno obbligato permesso di domicilio adozione di interdetti motivo della detenzione domanda d'asilo di rom allontanamento malgrado rischio di persecuzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILARDI SALVATORE nato a LEONFORTE il 04/12/1986 avverso l'ordinanza del 07/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BEANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Salvatore Ilardi, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 202