Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28578/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural timing violations under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28578/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific time limits established by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance judgment imposing a prison sentence and fine for illegal possession of firearms, arguing a lack of reasoning regarding acquittal grounds and sentencing. The court ruled that appeals against penalty application judgments following legislative novations must strictly adhere to the prescribed deadlines, rendering this late submission invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against penalty application judgments must be lodged within the strict deadlines provided by law; failure to comply renders the appeal inadmissible, and the appellant is liable for procedural costs and the fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural deadline penalty application judgment Code of Criminal Procedure Cassa delle Ammende novella legislativa spese processuali porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
proc pen.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU ALESSIO nato a CAGLIARI il 18/01/2000 avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato aØiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
proc pen.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU ALESSIO nato a CAGLIARI il 18/01/2000 avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato aØiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Alessio Orrù, imputato dei reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo, fatti commessi il 29 dicembre 2021 (capi B e C), il 4 gennaio 2022 (capo E), il 31 dicembre 2021 8capo G), la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed C:3.000 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo l'assenza di motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento, alla commisurazione della pena e alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

— come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc pen.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 m