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Ordinanza — n. 28572/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as it amounts to a merit-based dissent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28572/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was a lack of motivation in the lower court's order. The appellant, Pasquale Trubia, argued that the supervision court failed to provide sufficient reasoning for denying his request for probation or semi-liberty. The court ruled that this argument constituted a substantive disagreement with the decision's merits rather than a valid critique of the reasoning's structure, thereby exceeding the permissible scope of a motivation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal based solely on the alleged lack of motivation is inadmissible if the complaint effectively amounts to a dissent on the merits without criticizing the logical structure of the reasoning.

Parole chiave

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lack of motivation sindacato motivazionale disegno motivazionale dissenso sul merito giudizio di legittimità inammissibilità ricorso affidamento in prova assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUBIA PASQUALE nato a GELA il 16/10/1997 avverso l'ordinanza del 09/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Pasquale Trubia, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della semilibertà; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2023.