Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as it amounts to a merit-based dissent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was a lack of motivation in the lower court's order. The appellant, Pasquale Trubia, argued that the supervision court failed to provide sufficient reasoning for denying his request for probation or semi-liberty. The court ruled that this argument constituted a substantive disagreement with the decision's merits rather than a valid critique of the reasoning's structure, thereby exceeding the permissible scope of a motivation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal based solely on the alleged lack of motivation is inadmissible if the complaint effectively amounts to a dissent on the merits without criticizing the logical structure of the reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUBIA PASQUALE nato a GELA il 16/10/1997 avverso l'ordinanza del 09/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Pasquale Trubia, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della semilibertà; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2023.