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Ordinanza — n. 28569/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28569/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28569/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHYTANI KLEMENT nato il 27/09/1991 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 2 marzo 2021, con cui il Tribunale di Modena aveva dichiarato Klement Shytani colpevole del reato di cui all'art. 6 d.lvo n. 286/1998, commesso il 6 maggio 2017, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed C 200 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche; rilevato che la sentenza impugnato ha esaminato le doglianze proposte dalla difesa con l'atto di appello; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28569/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 d.lvo n. 286/1998, commesso il 6 maggio 2017, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed C 200 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche; rilevato che la sentenza impugnato ha esaminato le doglianze proposte dalla difesa con l'atto di appello; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione attenuazione della pena proroga della carcerazione espulsione indennità per detenzione esenzione dal divieto statuto di protezione per ucraini

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
286/1998, commesso il 6 maggio 2017, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed C 200 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHYTANI KLEMENT nato il 27/09/1991 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 2 marzo 2021, con cui il Tribunale di Modena aveva dichiarato Klement Shytani colpevole del reato di cui all'art. 6 d.lvo n. 286/1998, commesso il 6 maggio 2017, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed C 200 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche; rilevato che la sentenza impugnato ha esaminato le doglianze proposte dalla difesa con l'atto di appello; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo