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Ordinanza — n. 28568/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28568/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28568/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAKARI BOUCHAIB nato il 02/02/1984 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 29 gennaio 2020, con cui il Tribunale di Forlì aveva dichiarato Bouchiab Zakari colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 27 luglio 2018, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed C 667 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, che ha motivatamente escluso la causa di non punibilità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 4 legge n. 110/1975, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28568/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110/1975, commesso il 27 luglio 2018, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed C 667 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, che ha motivatamente escluso la causa di non punibilità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale caso poco grave reato di poca entità traffico aggravato di stupefacenti infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 4 legge n. 110/1975
art. 131-bis cod. pen
110/1975, commesso il 27 luglio 2018, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed C 667 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAKARI BOUCHAIB nato il 02/02/1984 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 29 gennaio 2020, con cui il Tribunale di Forlì aveva dichiarato Bouchiab Zakari colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 27 luglio 2018, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed C 667 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, che ha motivatamente escluso la causa di non punibilità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 202