Ordinanza — n. 28567/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADZOVIC VALENTINA nato a SALERNO il 23/11/1988 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciando quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 luglio 2018, con cui il Tribunale di Forlì aveva dichiarato Valentina Adzovic colpevole del reato di cui agli artt. 477,482 cod. pen., accertato il 18 febbraio 2015, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine all'esistenza di un atto originale, del quale l'atto esibito dall'imputato costituirebbe contraffazione, e in ordine alla falsità o meno della fotocopia della denuncia di smarrimento; rilevato che la sentenza ha accertato che l'imputata aveva esibito documento che, pur essendo fotocopia, dava contezza dell'esistenza di documento originale, in realtà contraffatto, mentre la contraffazione o meno della denuncia di smarrimento non è oggetto di contestazione; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argornentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28567/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 477,482 cod. pen., accertato il 18 febbraio 2015, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine all'esistenza di un atto originale, del quale l'atto esibito dall'imputato costituirebbe contraffazione, e in ordine alla falsità o meno della fotocopia della denuncia di smarrimento; rilevato che la sentenza ha accertato che l'imputata aveva esibito documento che, pur essendo fotocopia, dava contezza dell'esistenza di documento originale, in realtà contraffatto, mentre la contraffazione o meno della denuncia di smarrimento non è oggetto di contestazione; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argornentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADZOVIC VALENTINA nato a SALERNO il 23/11/1988 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciando quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 luglio 2018, con cui il Tribunale di Forlì aveva dichiarato Valentina Adzovic colpevole del reato di cui agli artt. 477,482 cod. pen., accertato il 18 febbraio 2015, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine all'esistenza di un atto originale, del quale l'atto esibito dall'imputato costituirebbe contraffazione, e in ordine alla falsità o meno della fotocopia della denuncia di smarrimento; rilevato che la sentenza ha accertato che l'imputata aveva esibito documento che, pur essendo fotocopia, dava contezza dell'esistenza di documento originale, in realtà contraffatto, mentre la contraffazione o meno della denuncia di smarrimento non è oggetto di contestazione; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argornentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 mar