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Ordinanza — n. 28564/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28564/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMONAKA ALLA nato il 28/08/1973 avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Alla Lamonaka colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso fino al 21 settembre 2019, condannandola alla pena di C 500 di ammenda; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha contestato la fondatezza del giudizio di colpevolezza, rilevato che il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato, in data 15 marzo 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso; ritenuto che ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen; Ordinanza — n. 28564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 660 cod. pen., commesso fino al 21 settembre 2019, condannandola alla pena di C 500 di ammenda; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha contestato la fondatezza del giudizio di colpevolezza, rilevato che il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato, in data 15 marzo 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso; ritenuto che ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pentito rinuncia alla motivazione ritiro della querela penale rinuncia al dibattimento orale risposta alla petizione denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMONAKA ALLA nato il 28/08/1973 avverso la sentenza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Alla Lamonaka colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso fino al 21 settembre 2019, condannandola alla pena di C 500 di ammenda; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha contestato la fondatezza del giudizio di colpevolezza, rilevato che il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato, in data 15 marzo 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso; ritenuto che ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2