Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28563/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28563/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28563/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARI NOUREDDINE nato il 10/08/1987 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21 luglio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari aveva dichiarato Noureddine Amari colpevole, fra le altre imputazioni, del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 24 luglio 2020, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la condanna era stata pronunciata per condotta in concorso con altri, mentre l'imputazione aveva ascritto fattispecie a realizzazione mono soggettiva; rilevato che non risulta dedotto che la questione sia stata proposta con l'atto di appello sotto il profilo processuale della correlazione tra accusa e sentenza, il motivo proposto è manifestamente infondato in quanto la modalità concorsuale o meno non determina diversità del fatto, risultando comunque che la difesa ha esercitato le proprie prerogative anche con riguardo alla condotta concorsuale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 4 legge n. 110/1975, art. 521 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28563/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21 luglio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari aveva dichiarato Noureddine Amari colpevole, fra le altre imputazioni, del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 24 luglio 2020, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la condanna era stata pronunciata per condotta in concorso con altri, mentre l'imputazione aveva ascritto fattispecie a realizzazione mono soggettiva; rilevato che non risulta dedotto che la questione sia stata proposta con l'atto di appello sotto il profilo processuale della correlazione tra accusa e sentenza, il motivo proposto è manifestamente infondato in quanto la modalità concorsuale o meno non determina diversità del fatto, risultando comunque che la difesa ha esercitato le proprie prerogative anche con riguardo alla condotta concorsuale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
porto abusivo di armi traffico aggravato di stupefacenti nuove allegazioni di diritto modifica della sentenza difesa penale infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 4 legge n. 110/1975
art. 521 cod. proc. pen
110/1975, commesso il 24 luglio 2020, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione dell'art. 521 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARI NOUREDDINE nato il 10/08/1987 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21 luglio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari aveva dichiarato Noureddine Amari colpevole, fra le altre imputazioni, del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 24 luglio 2020, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la condanna era stata pronunciata per condotta in concorso con altri, mentre l'imputazione aveva ascritto fattispecie a realizzazione mono soggettiva; rilevato che non risulta dedotto che la questione sia stata proposta con l'atto di appello sotto il profilo processuale della correlazione tra accusa e sentenza, il motivo proposto è manifestamente infondato in quanto la modalità concorsuale o meno non determina diversità del fatto, risultando comunque che la difesa ha esercitato le proprie prerogative anche con riguardo alla condotta concorsuale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo