Ordinanza — n. 28563/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARI NOUREDDINE nato il 10/08/1987 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21 luglio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari aveva dichiarato Noureddine Amari colpevole, fra le altre imputazioni, del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 24 luglio 2020, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la condanna era stata pronunciata per condotta in concorso con altri, mentre l'imputazione aveva ascritto fattispecie a realizzazione mono soggettiva; rilevato che non risulta dedotto che la questione sia stata proposta con l'atto di appello sotto il profilo processuale della correlazione tra accusa e sentenza, il motivo proposto è manifestamente infondato in quanto la modalità concorsuale o meno non determina diversità del fatto, risultando comunque che la difesa ha esercitato le proprie prerogative anche con riguardo alla condotta concorsuale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 legge n. 110/1975, art. 521 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28563/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21 luglio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari aveva dichiarato Noureddine Amari colpevole, fra le altre imputazioni, del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 24 luglio 2020, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la condanna era stata pronunciata per condotta in concorso con altri, mentre l'imputazione aveva ascritto fattispecie a realizzazione mono soggettiva; rilevato che non risulta dedotto che la questione sia stata proposta con l'atto di appello sotto il profilo processuale della correlazione tra accusa e sentenza, il motivo proposto è manifestamente infondato in quanto la modalità concorsuale o meno non determina diversità del fatto, risultando comunque che la difesa ha esercitato le proprie prerogative anche con riguardo alla condotta concorsuale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARI NOUREDDINE nato il 10/08/1987 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21 luglio 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari aveva dichiarato Noureddine Amari colpevole, fra le altre imputazioni, del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 24 luglio 2020, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la condanna era stata pronunciata per condotta in concorso con altri, mentre l'imputazione aveva ascritto fattispecie a realizzazione mono soggettiva; rilevato che non risulta dedotto che la questione sia stata proposta con l'atto di appello sotto il profilo processuale della correlazione tra accusa e sentenza, il motivo proposto è manifestamente infondato in quanto la modalità concorsuale o meno non determina diversità del fatto, risultando comunque che la difesa ha esercitato le proprie prerogative anche con riguardo alla condotta concorsuale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo