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Sentenza — n. 28524/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28524/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28524/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24/11/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Monza ha applicato la pena di anni quattro di reclusione (Pace Bernardo e Pace Michele) e anni uno e mesi sei di reclusione (Pace Domenico) per i reati di cui agli artt. 416 commi 1 e 2 cod. pen., 110, 81 comma 2 cod. pen. e 5 del d.lgs. 74/2000, 110 cod. pen. e 10 quater seconda ipotesi del d.lgs. 74/2000, 110 cod. pen. e 10 del d.lgs. 74/2000.

Regesto Legislator

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art. 611 cod.proc.pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen; Sentenza — n. 28524/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorrenti si dolgono del mancato esercizio, da parte del giudice, del potere- dovere di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ai fini del rilievo officioso della prescrizione maturata. Va osservato che il mancato rilievo della prescrizione, la cui rinuncia richiede un atto espresso non essendo sufficiente l'istanza di patteggiamento a valere quale rinuncia (Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333 — 01) risolvendosi nell'accoglimento di un accordo che prevedeva una pena illegale, in quanto comprendente anche reato prescritto, è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

Parole chiave

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pena statutaria reati connessi appartenenza a una banda associazione economica sanzioni pecuniarie reato tributario

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod.proc.pen
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 24/11/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Monza ha applicato la pena di anni quattro di reclusione (Pace Bernardo e Pace Michele) e anni uno e mesi sei di reclusione (Pace Domenico) per i reati di cui agli artt.
art. 129 cod.proc.pen
Con il primo motivo deducono violazione di legge eccependo che alla data della pronuncia della sentenza il reato di cui al capo d) era estinto per prescrizione ed il Giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere ex art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACE BERNARDO, nato a Trapani il 25/03/1964 PACE MICHELE, nato a Bollate il 22/12/1987 PACE DOMENICO, nato a Bollate il 30/08/1992 avverso la sentenza del 24/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la memoria ex art. 611 cod.proc.pen. depositata dal difensore dei ricorrenti;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/11/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Monza ha applicato la pena di anni quattro di reclusione (Pace Bernardo e Pace Michele) e anni uno e mesi sei di reclusione (Pace Domenico) per i reati di cui agli artt. 416 commi 1 e 2 cod. pen., 110, 81 comma 2 cod. pen. e 5 del d.lgs. 74/2000, 110 cod. pen. e 10 quater seconda ipotesi del d.lgs. 74/2000, 110 cod. pen. e 10 del d.lgs. 74/2000.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento, articolando due motivi. Con il primo motivo deducono violazione di legge eccependo che alla data della pronuncia della sentenza il reato di cui al capo d) era estinto per prescrizione ed il Giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere ex art. 129 cod.proc.pen. Con il secondo motivo vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, lamentando che il Giudice non aveva argomentato sulla configurabilità del contestato associativo in luogo del concorso di più persone nel reato, anche in considerazione del vincolo di parentela esistente tra i coimputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Le parti avevano concordato la pena di anni 4 di reclusione (Pace Bernardo e Pace Michele) e anni 1 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 connmi 1 e 2 cod. pen., 110, 81 comma 2 cod. pen. e 5 del d.lgs. 74/2000, 110 cod. pen. e 10 quater seconda ipotesi del d.lgs. 74/2000, 110 cod. pen. e 10 del d.lgs. 74/2000. La sentenza è stata pronunciata in data 24.11.2022, quando, come dedotto in ricorso, il reato di cui al capo d)- art 5 d.lgs 74/2000- contestato a Pace Bernardo e Pace Michele- si era estinto in data 2.3.2022, tenuto conto del .momento consumativo del reato di cui all'art.5 cit. - 29.12.2011 - (ai sensi dell'art 5, comma 2, cit., la scadenza del termine di novanta giorni a decorrere dal termine finale previsto per legge per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi od I.V.A., cfr Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Gioia, Rv. 268576) del periodo massimo di prescrizione, ex art. 157, comma 1, cod.pen. e 17, comma 1-bis d.lgs 74/2000 (anni dieci), nonchè del periodo c.d. di sospensione "covid" per complessivi 64 giorni di cui all'art. 83, comma 2, di. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27. I ricorrenti si dolgono del mancato esercizio, da parte del giudice, del potere- dovere di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ai fini del rilievo officioso della prescrizione maturata. Va osservato che il mancato rilievo della prescrizione, la cui rinuncia richiede un atto espresso non essendo sufficiente l'istanza di patteggiamento a valere quale rinuncia (Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333 — 01) risolvendosi nell'accoglimento di un accordo che prevedeva una pena illegale, in quanto comprendente anche reato prescritto, è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

L'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., introdotto dalla I. n.103/2017, consente il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Nella specie, l'accordo negoziale che prevedeva anche un reato prescritto al momento della pronuncia ha comportato l'applicazione di una pena illegale (cfr in termini Sez. 3, n.11801 del 2023, non massimata).

Il Giudice, nell'omettere il controllo dell'insussistenza della causa di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. della prescrizione, ha recepito un accordo illegale che prevedeva l'applicazione della pena anche per reato estintosi per prescrizione, tra quelli avvinti dal vincolo della continuazione. Ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., il Giudice avrebbe dovuto, invece, rilevare la prescrizione e disattendere l'accordo negoziale fondato in parte su reato ormai prescritto. Il controllo del Giudice si esplica sull'intero progetto di decisione, e, più in genere, sulla legalità dell'accordo complessivo, come concordato dalle parti, da cui l'ammissibilità del ricorso per cassazione che all'esito del controllo del giudice abbia applicato una pena illegale (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, P.G. in proc.

Perdicaro, Rv. 277382 - 01; Sez. 3, n.11801 del 2023, non massimata, cit) .

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv.281116 - 01;

Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l'errore manifesto quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01;

Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01); nel caso di specie, non sussiste il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione.

3. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti d; Pace Bernardo e Pace Michele con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza per l'ulteriore corso; il ricorso di Pace Domenico va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Pace Bernardo e Pace Michele disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza. Dichiara inammissibile il ricorso di Pace Domenico e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process