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Ordinanza — n. 28523/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to lack of standing by unqualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defense attorney signing the document was not registered in the special register required for higher court representation. Although the appellant was convicted of minor offenses, the court ruled that the conversion of an appeal into a cassation request does not exempt the signer from the strict qualification requirements of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court dismissed the request without examining the merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The special register requirement for signing cassation appeals is mandatory and non-derogable even when an appeal is converted, ensuring that only qualified professionals can initiate proceedings before superior courts.

Parole chiave

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special attorney register cassation appeal standing unqualified defense lawyer procedural inadmissibility conversion of appeal difetto di legittimazione del ministero pubblico vizi formali legali difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.2233 del 14/07/1998
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Sez.3, n.2233 del 14/07/1998, Rv.211855;
Sez.5, n.23697 del 29/04/2003
Sez.3, n.48492 del 11/11/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASU MAURO nato a SASSARI il 16/10/1974 avverso la sentenza del 16/04/2019 del TRIBUNALE di NUOROi dato avviso alle partL - udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che il ricorso proposto da Casu Mauro, condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda per i reati di cui artt. 659 comma 1 e 2 cod. pen., è inammissibile; il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; l'avv. Salvatore Bazzu, che ha sottoscritto l'atto di gravame non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen.; il predetto articolo riserva la facoltà di sottoscrivere l'atto di ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, ad avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti.

A nulla rileva che, come nella specie, l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione: costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Sez.3, n.2233 del 14/07/1998, Rv.211855;

Sez.5,n.23697 del 29/04/2003, Rv.224549; Sez.3, n.48492 de113/11/2013, Rv.258000). Ritenuto che, pertanto, il ricorso, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nero LA processuali e della somma di euRviTrrà-vore della Cassa delle ammende. LCD Così deciso in Roma, Mi/05/2023 Il Consigliere estensore Il Pr