Ordinanza — n. 28519/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIGNANO ALESSANDRO nato a MILANO il 20/05/1994 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui Lucignano Alessandro (condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all' art. 10- bis del d. Igs. 74/2000), deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato non è consentito dalla legge in sede di legittimità; trattasi di doglianza riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata: la Corte di appello, rigettando il relativo motivo di gravame, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato e non invocabile la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, rientrando i fatti allegati nell'ordinario rischio di impresa e difettando la prova dell'effettivo impiego di risorse personali (cfr pag 2 e 3 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 28519/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Va ricordato che costituisce principio consolidato che nel reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 74, del 2000 l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez.3, n. 20266 del 08/04/2014, Rv.259190 - 01).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIGNANO ALESSANDRO nato a MILANO il 20/05/1994 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui Lucignano Alessandro (condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all' art. 10- bis del d. Igs. 74/2000), deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato non è consentito dalla legge in sede di legittimità; trattasi di doglianza riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata: la Corte di appello, rigettando il relativo motivo di gravame, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato e non invocabile la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, rientrando i fatti allegati nell'ordinario rischio di impresa e difettando la prova dell'effettivo impiego di risorse personali (cfr pag 2 e 3 della sentenza impugnata).
Va ricordato che costituisce principio consolidato che nel reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 74, del 2000 l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez.3, n. 20266 del 08/04/2014, Rv.259190 - 01).
Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., richiamando l'intensità del dolo e l'entità del tributo evaso, così che la pena irrogata è stata ritenuta adeguata al fatto, in linea con il consolidato principio secondo cui è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen, quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena e che il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consigliere estensor