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Ordinanza — n. 28517/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28517/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28517/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLO ESTER nato a COSENZA il 03/12/1986 avverso la sentenza del 11/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERNIi dato avviso alle parti; - - udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28517/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali censure procedurali indigenza processuale non provata difetto formale di procedura limiti procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLO ESTER nato a COSENZA il 03/12/1986 avverso la sentenza del 11/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERNIi dato avviso alle parti; - - udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame la ricorrente ha allegato, genericamente, il vizio di motivazione senza porre a sostegno della doglianza alcuna della ipotesi per le quali è consentito il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta Si tratta, dunque, di doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente