Ordinanza — n. 28516/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIONDO MATTEO nato a PALERMO il 15/12/1988 BIONDO ANTONINO nato a PALERMO il 31/10/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui Biondo Matteo e Biondo Antonino, condannati all'esito di giudizio abbreviato rispettivamente alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 199.334,00 (Biondo Matteo) di multa ed anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 100.400,00 di multa (Biondo Antonino), per il reato di cui all' art.110 cod. pen. e 291- bis comma 2 del d.P.R. 43/1973, deducono un generico vizio di motivazione è inammissibile; il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28516/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIONDO MATTEO nato a PALERMO il 15/12/1988 BIONDO ANTONINO nato a PALERMO il 31/10/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui Biondo Matteo e Biondo Antonino, condannati all'esito di giudizio abbreviato rispettivamente alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 199.334,00 (Biondo Matteo) di multa ed anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 100.400,00 di multa (Biondo Antonino), per il reato di cui all' art.110 cod. pen. e 291- bis comma 2 del d.P.R. 43/1973, deducono un generico vizio di motivazione è inammissibile; il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Rilevato che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consigliere estensore Il President