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Ordinanza — n. 28508/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28508/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28508/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSICHINO GENNARO nato a NAPOLI il 20/02/1971 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 13.6.2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 29.01.2015 dal Tribunale di Nola, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 171 ter comma 1 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28508/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 171 ter comma 1 lett.

Parole chiave

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pirateria ricettazione registrazione clandestina di conversazioni prove acquisite illegalmente reati informatici sequestro di dati informatici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSICHINO GENNARO nato a NAPOLI il 20/02/1971 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 13.6.2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 29.01.2015 dal Tribunale di Nola, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 171 ter comma 1 lett.

d) I n. 633/1941 (capo 1) e 648 cod.pen.(capo 2) , dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena inflitta in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag.3 e 4 sulla ritenuta responsabilità per i reati contestati), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il President