Ordinanza — n. 28506/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARAO SILVIO nato a CIRO' il 03/11/1948 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui "in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato" (Sez. 6, Sentenza n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletia, Rv. 281112), e che esclude quindi la possibilità di attribuire rilevanza alla tesi del ricorrente secondo cui i motivi del reclamo erano da considerare impliciti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28506/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui "in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato" (Sez. 6, Sentenza n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletia, Rv. 281112), e che esclude quindi la possibilità di attribuire rilevanza alla tesi del ricorrente secondo cui i motivi del reclamo erano da considerare impliciti;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARAO SILVIO nato a CIRO' il 03/11/1948 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui "in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato" (Sez. 6, Sentenza n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletia, Rv. 281112), e che esclude quindi la possibilità di attribuire rilevanza alla tesi del ricorrente secondo cui i motivi del reclamo erano da considerare impliciti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 20