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Ordinanza — n. 28505/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28505/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28505/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO GIUSEPPE nato a GELA il 24/07/1954 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria con cui l'avv. Fulvio Maiorca insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché deducono una illogicità della motivazione che non risulta dal testo del provvedimento impugnato, atteso che ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare anche le pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), e che la deduzione circa il giudizio di non pericolosità del condannato alla luce della non convivenza con la persona offesa e della complessiva situazione familiare costituiscono circostanze di fatto non suscettibili di essere valutate in sede di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28505/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria con cui l'avv. Fulvio Maiorca insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché deducono una illogicità della motivazione che non risulta dal testo del provvedimento impugnato, atteso che ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare anche le pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), e che la deduzione circa il giudizio di non pericolosità del condannato alla luce della non convivenza con la persona offesa e della complessiva situazione familiare costituiscono circostanze di fatto non suscettibili di essere valutate in sede di legittimità;

Parole chiave

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dipendenza dall'assistenza sociale soppressione dell'aiuto sociale verosimiglianza dei motivi d'asilo congedo per motivi sociali allontanamento nonostante motivi di salute nuova domanda di prestazioni d'invalidità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO GIUSEPPE nato a GELA il 24/07/1954 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria con cui l'avv. Fulvio Maiorca insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché deducono una illogicità della motivazione che non risulta dal testo del provvedimento impugnato, atteso che ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare anche le pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), e che la deduzione circa il giudizio di non pericolosità del condannato alla luce della non convivenza con la persona offesa e della complessiva situazione familiare costituiscono circostanze di fatto non suscettibili di essere valutate in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 20