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Ordinanza — n. 28501/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28501/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28501/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERBALI RAMZI nato il 19/01/1981 avverso l'ordinanza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni di diritto che li sostengano su quali siano gli elementi indicatori della esistenza dell'unico disegno criminoso che non sarebbero stati considerati dal giudice del merito e che, pertanto, vizierebbero di erronea applicazione legge penale o illogicità la motivazione del provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28501/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali reato continuato motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione abbandono del procedimento penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERBALI RAMZI nato il 19/01/1981 avverso l'ordinanza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni di diritto che li sostengano su quali siano gli elementi indicatori della esistenza dell'unico disegno criminoso che non sarebbero stati considerati dal giudice del merito e che, pertanto, vizierebbero di erronea applicazione legge penale o illogicità la motivazione del provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.