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Ordinanza — n. 28499/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28499/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28499/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANTA VITTORIO nato a NAPOLI il 26/07/1992 avverso l'ordinanza del 25/01/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28499/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANTA VITTORIO nato a NAPOLI il 26/07/1992 avverso l'ordinanza del 25/01/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali criminalità persistente permesso di promuovere un procedimento penale attività criminosa abbandono del procedimento penale partecipazione al reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANTA VITTORIO nato a NAPOLI il 26/07/1992 avverso l'ordinanza del 25/01/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e nel caso in esame non è illogico sia stato ritenuto che alla data del primo episodio, avvenuto a gennaio 2017, il ricorrente non avesse già programmato di entrare mesi dopo in una associazione a delinquere di cui è riconosciuto partecipe a partire da luglio 2017; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio