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Ordinanza — n. 28496/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28496/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUATI TAREK nato il 18/03/1979 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si ritiene che ostino al riconoscimento della attenuante speciale le dimensioni del coltello ed il contesto in cui avvenne l'azione, e che osti al riconoscimento delle attenuanti generiche la significatività delle condanne, giudizio che nella pronuncia di primo grado si rinviene anche in punto di diniego di sospensione condizionale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28496/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUATI TAREK nato il 18/03/1979 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si ritiene che ostino al riconoscimento della attenuante speciale le dimensioni del coltello ed il contesto in cui avvenne l'azione, e che osti al riconoscimento delle attenuanti generiche la significatività delle condanne, giudizio che nella pronuncia di primo grado si rinviene anche in punto di diniego di sospensione condizionale;

Parole chiave

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attenuazione della pena prevenzione generale e speciale aggravamento della pena alleggerimento della pena maggiorazione dissuasiva proporzionalità della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUATI TAREK nato il 18/03/1979 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si ritiene che ostino al riconoscimento della attenuante speciale le dimensioni del coltello ed il contesto in cui avvenne l'azione, e che osti al riconoscimento delle attenuanti generiche la significatività delle condanne, giudizio che nella pronuncia di primo grado si rinviene anche in punto di diniego di sospensione condizionale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023