Ordinanza — n. 28495/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIOTTI DARIO nato a CASALE MONFERRATO il 07/11/1971 avverso l'ordinanza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria con cui l'avv. Arturo Bava argomenta sull'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che l'argomento sulla vicinanza temporale tra i fatti-reato e della omogeneità degli stessi non è decisivo in presenza delle osservazioni della ordinanza impugnata, che li ritiene espressione non di una volizione comune ma di una specializzazione criminosa propria del ricorrente, argomento che risponde anche alle deduzioni contenute in ricorso sulla unicità dell'iban utilizzato e sulla comunanza di alcuni caratteri strutturali del fatto delle truffe di cui il ricorrente è stato riconosciuto responsabile;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28495/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Arturo Bava argomenta sull'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che l'argomento sulla vicinanza temporale tra i fatti-reato e della omogeneità degli stessi non è decisivo in presenza delle osservazioni della ordinanza impugnata, che li ritiene espressione non di una volizione comune ma di una specializzazione criminosa propria del ricorrente, argomento che risponde anche alle deduzioni contenute in ricorso sulla unicità dell'iban utilizzato e sulla comunanza di alcuni caratteri strutturali del fatto delle truffe di cui il ricorrente è stato riconosciuto responsabile;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIOTTI DARIO nato a CASALE MONFERRATO il 07/11/1971 avverso l'ordinanza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria con cui l'avv. Arturo Bava argomenta sull'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che l'argomento sulla vicinanza temporale tra i fatti-reato e della omogeneità degli stessi non è decisivo in presenza delle osservazioni della ordinanza impugnata, che li ritiene espressione non di una volizione comune ma di una specializzazione criminosa propria del ricorrente, argomento che risponde anche alle deduzioni contenute in ricorso sulla unicità dell'iban utilizzato e sulla comunanza di alcuni caratteri strutturali del fatto delle truffe di cui il ricorrente è stato riconosciuto responsabile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio .202