Italian court dismisses appeal for lack of specificity and admissibility of factual grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's assessment of the weapon's potential and the judge's evaluation of his dangerousness. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints lacking specificity and did not address the legal reasoning regarding the prior violent crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in the interest of law must be specific and precise; mere complaints regarding the factual evaluation of evidence or the judge's assessment of dangerousness, without specific reference to the reasoning, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFASCHIERI FRANCESCO ALESSANDRO nato a BARI il 15/11/1985 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla valutazione del materiale probatorio, ed in particolare sulla potenzialità e funzionalità dell'arma, non consentite in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), sia perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, che a' ncora il giudizio di pericolosità del ricorrente non alle sue condizioni di salute ma al precedente di reato commesso con violenza e alla condotta, definita spregiudicata, tenuta nel caso in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2