Ordinanza — n. 28492/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMNI AHMED nato il 15/11/1983 avverso la sentenza del 13/12/2022 del GIUDICE DI PACE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni di diritto che li sostengano, in quanto, con riferimento al primo motivo, la forcella edittale del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile va da 5.000 a 10.000 euro di multa, il che comporta che la pena inflitta di 5.000 euro è legale anche se sono state concesse le attenuanti generiche, e, con riferimento al secondo motivo, che la dedotta richiesta dei c.d. doppi benefici, che reggerebbe la conseguente omissione di motivazione sul punto, non ha base documentale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28492/2023 — snpen · Corte di Cassazione: doppi benefici, che reggerebbe la conseguente omissione di motivazione sul punto, non ha base documentale;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMNI AHMED nato il 15/11/1983 avverso la sentenza del 13/12/2022 del GIUDICE DI PACE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni di diritto che li sostengano, in quanto, con riferimento al primo motivo, la forcella edittale del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile va da 5.000 a 10.000 euro di multa, il che comporta che la pena inflitta di 5.000 euro è legale anche se sono state concesse le attenuanti generiche, e, con riferimento al secondo motivo, che la dedotta richiesta dei c.d. doppi benefici, che reggerebbe la conseguente omissione di motivazione sul punto, non ha base documentale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023